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D.Lvo 31/07/2007 n. 113b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale."; 2) il comma 12 è sostituito dal seguente: "In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale mandatario di operatori riuniti."; 3) al comma 18, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia"; 4) al comma 19, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia" l) all'articolo 40: a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie." b) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "da indicare nel regolamento; " sono inserite le seguenti: "il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2;" c) al comma 7, le parole: "UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema" sono sostituite dalle seguenti: "UNI EN ISO 9000" m) all'articolo 42, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi." n) all'articolo 53, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo o)all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, le parole: "per l'affidamento di lavori pubblici" sono soppresse p) all'articolo 62, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "a servizi o forniture, ovvero" q) all'articolo 74, comma 3, le parole: "Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente," sono soppresse r) all'articolo 84, comma 3, le parole: "da un dirigente della stazione appaltante" sono sostituite dalle seguenti: "di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali" s) la rubrica del capo IV del titolo I della parte II è sostituita dalla seguente: "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" t) all'articolo 91: 1) al comma 1: 1.1) le parole: "di cui all'articolo 90" sono soppresse; 1.2) dopo le parole: "incarichi di progettazione" sono inserite le seguenti: ", di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"; 2) al comma 2, dopo le parole: "Gli incarichi di progettazione" sono inserite le seguenti: ", di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"; 3) al comma 6: 3.1) le parole: "progettazione e direzione lavori" sono sostituite dalle seguenti: "progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"; 3.2) dopo le parole: "direzione dei lavori" sono inserite le seguenti: "e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"; 4) al comma 8 le parole: "progettazione, direzione lavori," sono sostituite dalle seguenti: "progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione," u) all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2 sono soppressi il secondo e terzo periodo; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989 n.155." v) all'articolo 102, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15." z) all'articolo 112, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: " Nel caso di opere di particolare pregio architettonico,"; aa) all'articolo 113 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Cauzione definitiva"; 2) al comma 2, le parole: "La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3,"; bb) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole: "sono tenuti a seguire" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti ad eseguire"; 2) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari."; cc) all'articolo 122, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "singolo" è soppressa b) dopo le parole: "edilizio assentito" sono inserite le seguenti: ", comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio," c) alla fine è aggiunto in fine il seguente periodo: "Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma."; dd) all'articolo 133, comma 1, le parole: "dal capitolato generale" sono sostituite dalle seguenti:"dal regolamento di cui all'articolo 5"; ee) all'articolo 141, dopo il comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente: "10bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949."; ff) all'articolo 142: 1) al comma 1 le parole: "quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29" sono soppresse; 2) al comma 4 le parole: ", se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui all'articolo 29" sono soppresse; 3) al comma 4, dopo le parole: "le norme della parte II, titolo I" sono inserite le seguenti: "e titolo II"; gg) all'articolo 144, comma 4, dopo le parole: "si applica l'articolo 66" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'articolo 122"; hh) all'articolo 145, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6."; ii) all'articolo 149, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146, applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122."; ll) all'articolo 150, comma 1, dopo le parole "dell'articolo 66." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero dall'articolo 122."; mm) all'articolo 151, comma 1, le parole: "(nelle procedure ristrette e negoziate)" sono sostituite dalle seguenti: "(nelle procedure ristrette)"; nn) la rubrica del capo III della parte II, del titolo III è sostituita dalla seguente: "Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori"; oo) all'articolo 155, comma 1, lettera a), le parole: "si applica" sono sostituite dalle seguenti: "è applicabile altresi"; pp) dopo l'articolo 160, è inserito il seguente: Art. 160-bis - Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità 1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria. 2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonchè i parametri di valutazione tecnica ed economicofinanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. 4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste."; rr) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unità tecnica-Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999 n. 144, dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità. 1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonchè gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile."; 2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori."; ss) all'articolo 163 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico."; |
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